Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità’ del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
Il sistema premiante nella scuola è basato sugli incentivi derivanti dal Fondo di Istituto.
A seguito delle disposizioni del Garante della Privacy non sarà più possibile pubblicare le tabelle sito internet della scuola) .
(Vai al provvedimento del Garante)